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Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti: a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
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Il presente decreto ha la finalita' di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalita' di accesso semplici e stabili, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita' degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011
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Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la societa' Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
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Ai sensi della Legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, di seguito denominata "legge", e del presente regolamento si intende per: a) "risorse geotermiche" l'energia termica derivante dal calore terrestre estraibile mediante fluidi geotermici; b) "fluidi geotermici" i fluidi, con eventuali sostanze associate, derivanti da processi naturali di accumulo e riscaldamento e che vengono estratti sotto forma di vapore, acqua calda, salamoia e gas caldi, ovvero derivanti da processi artificiali conseguenti all'immissione di fluidi nel sottosuolo; c) "sostanze associate" le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi, che si trovino in soluzione o in altra forma insieme ai fluidi geotermici; d) "usi energetici" l'utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli o civili mediante la realizzazione di un progetto geotermico; e) "progetto geotermico" un progetto finalizzato alla realizzazio-ne di un obbiettivo energetico, comprendente l'insieme di attività, opere ed impianti necessari per la produzione e l'utilizzazione di energia contenuta nel fluido geotermico; f) "ricerca" l'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza e della consistenza delle risorse geotermiche, nonché delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei fluidi geotermici, come ad esempio l'esecuzione di rilievi geologici, geochimici e geofisici, di pozzi esplorativi e di delimitazione, di prove di produzione anche prolungate, nonché di prove di stimolazione e di acidificazione e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici e delle sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti pilota, per uso prevalentemente energetico. le prove sono comprensive dello smaltimento in superficie o nel sottosuolo dei fluidi geotermici; g) "coltivazione" l'insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, comprendente in particolare l'esecuzione di pozzi destinati alla produzione, la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie, la produzione dei fluidi stessi, il loro trattamento ed il loro smaltimento in superficie e in sottosuolo, il monitoraggio degli effetti della produzione e dello smaltimento; h) "iniezione" l'immissione nel sottosuolo di fluidi allo scopo di estrarne calore; i) "reiniezione" la reimmissione nel sottosuolo, in tutto o in parte, di fluidi geotermici dopo la loro utilizzazione
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La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilita' e sottoposte a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto. Vengono inoltre suddivise le risorse geotermiche sulla base della temperatura del fluido, in risorse ad alta, media e bassa entalpia
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Il presente decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonche' all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi
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La presente Direttiva è riferita alle modifiche introdotte dal recente Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
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Al fine di superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche, considerata la riferita attenuazione del fenomeno della saturazione virtuale della capacità di rete e fatta salva ogni eventuale revisione del quadro regolatorio laddove tale fenomeno dovesse tornare ad aggravarsi, il Testo Integrato delle Connessioni Attive è modificato nei seguenti punti. Vengono sostituiti gli articoli 32, 33 e 38. L'art. 5 è abrogato
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Con questo documento viene deliberato che:di approvare le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche en tri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.
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La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge