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Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la societa' Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
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Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio del permesso di ricerca di fluidi geotermici e di concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.
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Il presente decreto ha la finalita' di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalita' di accesso semplici e stabili, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita' degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011
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Con questo documento viene deliberato che: di approvare le regole di registrazione delle interruzioni del servizio elettrico per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 come risultanti dall'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 (Allegato A); di prevedere che le disposizione di cui all'Allegato A facciano parte del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione (2008-2011) che verrà redatto in esito al procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06; di modificare, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, l'articolo 35, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/04, come segue "35.1 Una disalimentazione costituisce un incidente rilevante se comporta un livello di energia non servita superiore a 250 MWh." di prevedere che Terna presenti all'Autorità, entro il 31 gennaio 2008, le modifiche al Codice di rete, ivi incluso in particolare il documento A.54 allegato al medesimo Codice, per adeguare le modalità di registrazione e statistica delle disalimentazioni sulla rete di trasmissione nazionale alle disposizioni di cui al presente provvedimento; di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio per l'aggiornamento delle Istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni che interessano le reti di distribuzione in alta, media e bassa tensione; di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e a Terna; di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal giorno successivo alla sua prima pubblicazione.
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Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
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Al fine di superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche, considerata la riferita attenuazione del fenomeno della saturazione virtuale della capacità di rete e fatta salva ogni eventuale revisione del quadro regolatorio laddove tale fenomeno dovesse tornare ad aggravarsi, il Testo Integrato delle Connessioni Attive è modificato nei seguenti punti. Vengono sostituiti gli articoli 32, 33 e 38. L'art. 5 è abrogato
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Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
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La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge
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La presente Direttiva è riferita alle modifiche introdotte dal recente Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
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Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle societa' da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le societa' da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario