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La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promo zione dell’energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnova bili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Detta norme relative ai trasferi menti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’ac cesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili. Fissa cri teri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi
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Il documento contiene varie modifiche apportate ad alcuni articoli e commi della delibera
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Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio del permesso di ricerca di fluidi geotermici e di concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.
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Con questo documento viene deliberato che:di approvare le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche en tri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.
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Il documento DELIBERA di riconoscere la Norma CEI 0-16, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti che immettono o prelevano dalle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kV; di prevedere che eventuali successivi aggiornamenti della Norma CEI 0-16, limitatamente a rettifiche di errori materiali ovvero a precisazioni e integrazioni finalizzate al miglioramento della comprensione del testo ovvero a garantire la corretta applicazione delle singole disposizioni, siano effettuati autonomamente dal CEI con preventiva informazione all'Autorità; di approvare il documento inerente i criteri applicativi della Regola tecnica di connessione di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di approvare il documento inerente le modalità per l'effettuazione e la presentazione della dichiarazione di adeguatezza, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 333/07, ai fini della attestazione dei requisiti tecnici per aver accesso agli indennizzi automatici in caso non sia rispettato il livello specifico di continuità del servizio per i clienti MT, di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
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E' approvato il testo unico delle disposizioni di legge su le acque e gli impianti elettrici, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine nostro, dal ministro proponente. Il presente decreto stabilisce Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse. Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per provincie, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento. Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali.
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Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle societa' da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le societa' da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario
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Ai sensi della Legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, di seguito denominata "legge", e del presente regolamento si intende per: a) "risorse geotermiche" l'energia termica derivante dal calore terrestre estraibile mediante fluidi geotermici; b) "fluidi geotermici" i fluidi, con eventuali sostanze associate, derivanti da processi naturali di accumulo e riscaldamento e che vengono estratti sotto forma di vapore, acqua calda, salamoia e gas caldi, ovvero derivanti da processi artificiali conseguenti all'immissione di fluidi nel sottosuolo; c) "sostanze associate" le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi, che si trovino in soluzione o in altra forma insieme ai fluidi geotermici; d) "usi energetici" l'utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli o civili mediante la realizzazione di un progetto geotermico; e) "progetto geotermico" un progetto finalizzato alla realizzazio-ne di un obbiettivo energetico, comprendente l'insieme di attività, opere ed impianti necessari per la produzione e l'utilizzazione di energia contenuta nel fluido geotermico; f) "ricerca" l'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza e della consistenza delle risorse geotermiche, nonché delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei fluidi geotermici, come ad esempio l'esecuzione di rilievi geologici, geochimici e geofisici, di pozzi esplorativi e di delimitazione, di prove di produzione anche prolungate, nonché di prove di stimolazione e di acidificazione e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici e delle sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti pilota, per uso prevalentemente energetico. le prove sono comprensive dello smaltimento in superficie o nel sottosuolo dei fluidi geotermici; g) "coltivazione" l'insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, comprendente in particolare l'esecuzione di pozzi destinati alla produzione, la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie, la produzione dei fluidi stessi, il loro trattamento ed il loro smaltimento in superficie e in sottosuolo, il monitoraggio degli effetti della produzione e dello smaltimento; h) "iniezione" l'immissione nel sottosuolo di fluidi allo scopo di estrarne calore; i) "reiniezione" la reimmissione nel sottosuolo, in tutto o in parte, di fluidi geotermici dopo la loro utilizzazione
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Il documento DELIBERA che: 1. di approvare il Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA) di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. l’Allegato A ha effetti a decorrere dall’1 gennaio 2009. A decorrere dalla medesima data, la deliberazione n. 281/05 e n. 89/07 continuano ad esplicare i loro effetti unicamente per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2008; 3. le soluzioni tecniche minime generali predisposte in applicazione della deliberazione n. 281/05 cessano di validità qualora il soggetto che ha effettuato una richiesta di connessione non comunichi al gestore di rete l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica entro le tempistiche di cui all’articolo 31, commi 31.1 e 31.2, dell’Allegato A, applicate con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. I gestori di rete sono tenuti a dare comunicazione ai soggetti interessati delle disposizioni di cui al presente punto entro 60 (sessanta) giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento; 4. all’articolo 2 della deliberazione n. 90/07, il comma 2.1 è sostituito dal seguente: 9 “2.1 Ai fini della richiesta e della realizzazione della connessione di un impianto solare fotovoltaico alle reti con obbligo di connessione di terzi si applica quanto stabilito dall’Autorità in materia di condizioni tecnico-economiche per la connessione alle predette reti.”; 5. entro il 15 dicembre 2008, le imprese distributrici e la società Terna Spa sono tenute ad adeguare i propri regolamenti, procedure, modalità e condizioni contrattuali in aderenza alle disposizioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento; 6. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità di monitorare l’attuazione del presente provvedimento e di proporre all’Autorità uno o più provvedimenti per l’aggiornamento del medesimo sulla base degli esiti del predetto monitoraggio; 7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico; 8. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione
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Con questo documento viene deliberato che: di approvare le regole di registrazione delle interruzioni del servizio elettrico per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 come risultanti dall'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 (Allegato A); di prevedere che le disposizione di cui all'Allegato A facciano parte del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione (2008-2011) che verrà redatto in esito al procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06; di modificare, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, l'articolo 35, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/04, come segue "35.1 Una disalimentazione costituisce un incidente rilevante se comporta un livello di energia non servita superiore a 250 MWh." di prevedere che Terna presenti all'Autorità, entro il 31 gennaio 2008, le modifiche al Codice di rete, ivi incluso in particolare il documento A.54 allegato al medesimo Codice, per adeguare le modalità di registrazione e statistica delle disalimentazioni sulla rete di trasmissione nazionale alle disposizioni di cui al presente provvedimento; di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio per l'aggiornamento delle Istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni che interessano le reti di distribuzione in alta, media e bassa tensione; di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e a Terna; di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal giorno successivo alla sua prima pubblicazione.